4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
diritto
, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
diritto
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di
diritto
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
diritto
immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al
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un boomerang per gli istituti di credito, imponendo la revoca non soltanto degli accrediti che abbiano comportato un rientro dallo sconfinamento, ma
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