5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso
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eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui
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credito che ne curi l'incasso e la ripartizione in favore dei creditori, secondo le modalità previste per la ripartizione dell'attivo, oppure riservando
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La revoca tacita per giusta causa e l'estinzione del mandato (all'incasso) "in rem propriam" (nell'ipotesi di fallimento del mandante)
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