Alla luce delle modifiche legislative introdotte dal d.lg. n. 546/1992, il principio enunciato dalla Suprema Corte di cassazione circa la carenza di
diritto
Dopo avere condiviso il principio interpretativo enunciato nella decisione in esame, l'A., conclude per la prevalenza del vincolo dello
diritto
L'A. condivide il principio enunciato dalla sentenza in commento, e nega la fondatezza dell'orientamento assunto dalla Cassazione secondo cui, una
diritto
vanno ben oltre i doveri di lealtà contrattuale e che, contrariamente al principio enunciato dalla stessa Corte, costituiscono impegni onerosi.
diritto
Con una evidente "marcia indietro" rispetto al principio enunciato nella circolare n. 51/E del 2005, con cui era stata affermata la possibilità di
diritto
Nel porre in luce che la decisione in commento si adegua all'orientamento giurisprudenziale in precedenza enunciato dalla Corte di legittimità, l'A
diritto
dedicato all'esame della fondatezza di tale tesi, nella consapevolezza che il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato è suscettibile di
diritto