comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La
diritto
intende portare a termine l'opera di riforma, già avviata in questo primo scorcio di legislatura, con taluni atti particolarmente significativi. In
diritto
mostrano che solo quest'ultima si sia solo avviata, riscontrando dati apprezzabili su un piano prettamente quantitativo a cui non corrisponde un'adeguata
diritto