1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 è espressa dal Ministero in
soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente
articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
consolidarsi come criterio specifico di individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo, mediante una procedura di selezione che è importante