Dopo la l. 84/1994, due pubbliche autorità (Autorità portuale e Autorità marittima) hanno, nei porti, competenze a carattere generale, pur con non
d.p.r. n. 633/1972, la categoria dei servizi prestati nei porti, aeroporti, e scali ferroviari di confine si caratterizza, rispetto alle altre previste
all'accordo amichevole di cui alla l. n. 865/71. E' auspicabile che la prassi amministrativa porti ad una semplificazione della procedura di cui all'art
: «... non ci sarà vecchio che non porti a pienezza i suoi giorni» (Isaia 65,20). La morte è vista come un evento naturale verso il quale camminare senza