Ai fini della tassazione separata della capitalizzazione del trattamento pensionistico maturato in relazione a diversi rapporti di lavoro si assiste
l'imponibilità, non solo della indennità per la cessazione delle funzioni notarili, ma anche del trattamento pensionistico corrisposto dalla Cassa
corso dell'anno), quella della scuola e quella fiscale. Non giunge, invece, ad approvazione la riforma del sistema pensionistico, né quella del sistema