notificazione degli atti processuali.
individua nell'art. 19, comma 2, lett. a), del d.lg. n. 112/1999 il termine perentorio per la notificazione della cartella di pagamento al contribuente, da
notificazione delle sentenze di secondo grado, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.
scopo. Resta, infine, problematica l'adombrata distinzione tra giuridica inesistenza e nullità di notificazione dell'atto, mentre appare difficilmente
quella stessa data, avendo egli assolto gli oneri di notificazione con la consegna all'ufficiale giudiziario e non potendo, successivamente, rispondere