2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici
adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del
di cartelle di pagamento notificate a partire dal 23 febbraio 2003, devono ritenersi valide quali che siano le modalità seguite dal contribuente