è stato introdotto un regime generalizzato di indeducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni; tuttavia, per le svalutazioni operate fino al
La disciplina della indeducibilità dei costi relativi ad operazioni effettuate con soggetti domiciliati in Paesi non appartenenti alla Unione europea
successivi versamenti, a partire dal 2005); per le banche ed intermediari finanziari viene inasprita l'IRAP, prevedendo la indeducibilità, fra l'altro
Nell'applicazione della normativa relativa alla "thin capitalization", che comporta l'indeducibilità, al verificarsi di determinate condizioni, degli
Indeducibilità degli interessi passivi in presenza di proventi esenti