1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli
nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale. Per favorire questa concretizzazione ed evitare il pericolo di arbitrii giudiziari idonei a minare il
giudiziari che hanno di fatto avuto eventi del genere, si auspica che le misure di cautela e di prevenzione già delineate da organismi scientifici
giudiziari