L'originaria versione dell'art. 2 d.lg. 546/1992 è stata radicalmente modificata dalla sopravvenuta previsione normativa contenuta nell'art. 12 l
principi generali processualcivilistici, focalizza gli aspetti concettuali e tecnici delle c.d. parti in giudizio nel processo tributario ex d.lg. 546
4 d.lg. 546/1992, il giuramento e la testimonianza. Come ritenuto, invece, in dottrina sono da ritenere ammissibili, la confessione e
espressamente prevista dalla previsione normativa di cui all'art. 12 d.lg. 546/1992, in cui, ad avviso di chi scrive, è contenuto uno degli istituti
alcuna delle ipotesi di cui all'art. 59 del d.lg. n. 546/1992; la Commissione tributaria regionale, quando rileva tale vizio, deve dichiarare la nullità
queste in ogni caso a carico della parte che le ha anticipate ex art. 56 del d.lg. n. 546/1992. L'estinzione del giudizio come sopra dichiarata dalla
all'istituto dell'ottemperanza che, come è noto, è stato introdotto nel processo tributario con l'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si trattava in gran parte
Il ricorso introduttivo del giudizio (tanto di primo grado quanto d'appello) dinanzi alle Commissioni tributarie, nella disciplina del d.lg. n. 546