5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione è rimessa alla
diritto
relazione ai risultati raggiunti dai rispettivi gruppi di studio. Ne emergono due interessanti linee di tendenza: da un lato sembra prevalere un
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vista attuativo, i risultati raggiunti ad ormai due anni dalla promulgazione della legge sono deludenti. Questo è tanto più vero qualora si consideri la
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