almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
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La Corte di cassazione, facendo seguito ad una precedente sentenza, ha definitivamente accertato la natura non negoziale, ma di manifestazione di
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necessariamente inserita nell'atto e non possano invece, in linea col dettato normativo, ritenersi idonee allo scopo anche modalità diverse di manifestazione
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manifestazione di capacità contributiva, specificamente individuata dall'art. 51comma 1, del d.p.r. n. 131/1986. Pertanto, nel caso di divergenza tra i due
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particolare manifestazione. Il principio che emerge riguarda la necessità di verificare, in via preventiva, se la manifestazione assume natura pubblicitaria
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tematiche in cui si sono registrate pronunce di maggior rilievo si segnalano i diritti processuali, la libertà di riunione, associazione, manifestazione
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