L'art. 39, comma 14-undecies, del d.l. n. 269/2003, ha riaperto i termini per affrancare in modo fiscalmente vantaggioso per i contribuenti i
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, stabilendo che è da considerare fiscalmente deducibile l'importo calcolato anno per anno, ipotizzando la cessazione di tutti i rapporti di agenzia in
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regime: l'irrilevanza fiscale dei dividendi distribuiti, il riporto delle perdite della società partecipata, il valore fiscalmente riconosciuto della
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partecipazione e la sua distribuzione è fiscalmente assimilata alla restituzione di una riserva di capitale. Ci si deve però chiedere se, dal punto
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partecipazione e la sua distribuzione è fiscalmente assimilata alla restituzione di una riserva di capitale. Ci si deve però chiedere se, dal punto
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fiscalmente, svalutato con rilevanza fiscale la partecipazione in tale società nei dieci periodi d'imposta che precedono quello di inizio della tassazione per
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restituiti al soggetto ex fallito rientrato in bonis vanno valutati in base al costo fiscalmente riconosciuto al momento dell'apertura della
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ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti, che possono essere operati sino alle percentuali fiscalmente ammesse, in eccedenza rispetto
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