1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
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originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.
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Le fusioni e le scissioni eterogenee non sono ancora compiutamente disciplinate sia dal punto di vista civilistico che fiscale; al fine della
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e, pertanto, trattate diversamente ovvero non disciplinate dalle legislazioni dei singoli Stati membri. Nell'ordinamento italiano il recepimento della
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