2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
diritto
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
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2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
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all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
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2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti
diritto
1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni
diritto
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità
diritto
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono
diritto
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo
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3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso
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culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
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3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla
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4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina
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2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata
diritto
luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
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1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni
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4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto
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che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.
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2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di
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d.p.r. n. 602/1973, ma la sola iscrizione e consegna dei ruoli all'intendente di finanza (secondo la disciplina allora vigente). Anche nell'attuale
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di «prezzi finali», a parità di natura e qualità dei beni o dei servizi acquistati, di quantitativi, di condizioni di pagamento e di consegna.
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effettuarsi a cura del concessionario, a pena di decadenza, «entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».
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/1992, ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con consegna all'Ufficio finanziario, è inammissibile tutte le volte in cui manchi
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, utilizzabile per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto il pagamento di un credito pecuniario, anche se non liquido, o la consegna di una cosa
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quella stessa data, avendo egli assolto gli oneri di notificazione con la consegna all'ufficiale giudiziario e non potendo, successivamente, rispondere
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