norma agevolativa alle sole attività "ausiliarie", da intendersi in senso stretto. Sotto questo ultimo aspetto, la rigorosa interpretazione dell'Agenzia
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riacquisto di un'abitazione «prima casa» variano in funzione della modalità di fruizione del beneficio. In realtà, la disposizione agevolativa si guarda bene
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possegga la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, deve essere sottoposto a tassazione ordinaria. È evidente quanto la norma agevolativa
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agevolativa (art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16) effettuava alla sola disposizione della l. 1 giugno 1939, n. 1089 (art. 3), poi art. 5 d.lgs. 29
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, promossa dalla Legacoop Toscana, per l'ampia disamina della legislazione agevolativa regionale, offre uno strumento conoscitivo utile per l'intero
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