Articolo 92
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1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
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1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono: a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio
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documento si configura come una revisione del c.d. Manuale Rescigno del 1991/92. Il documento, suddiviso in cinque parti (Linguaggio normativo, Scrittura
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