gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni
organizzativo altrettanto unico, al quale affidare più che la titolarità degli atti di consenso necessari per il privato, la regia di tutte le fasi di
figure - auspicata anche dalla legge delega n. 30/2003 -, nella direzione di un maggior rilievo della titolarità dei poteri direttivi della mano d'opera e
normativa previgente, affida ai dirigenti la titolarità della rappresentanza legale dell'Ente.