ragioni che ne hanno giustificato l'adozione. La Corte ha formulato tre diverse contestazioni, rilevando che l'ordinanza di rimessione è carente di
giudizio a quo, ma solo limitarsi ad esaminare le risultanze dell'ordinanza di rimessione per valutare la congruità e la ragionevolezza della motivazione
beneficiare del rimedio della rimessione in termini. Considerata l'assenza nel d.lg. 546/1992 di previsioni speciali al riguardo, in ossequio al canone
costituzionale e, quindi, dei requisiti attualmente richiesti dalla Corte per la proposizione delle ordinanze di rimessione da parte dei giudici a quo.
sollevate dalle suddette ordinanze di rimessione, confermando dunque, in ragione della sua natura interpretativa, l'efficacia retroattiva dell'art. 28.
non abbienti. Premesso che - poiché successivamente all'ordinanza di rimessione le disposizioni censurate (art. 6 commi 1 e 1 bis l. n. 134 del 2001