merito, rilevano una pressoché esclusiva attenzione all'aspetto psicologico della coppia, per lo più considerato separatamente dalla consulenza per la
pressoché totale esenzione, dapprima previsto per le società madri e figlie comunitarie, e poi esteso anche alle medesime società extracomunitarie.
Il nuovo art. 2474, introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, ricalcando pressoché testualmente la disposizione del pregresso art. 2483, dispone il divieto
disposizione la cui ratio eminentemente preventiva, concentrata pressoché unicamente su una presunzione di pericolosità soggettiva di una determinata