istanze di cambiamento formulate al fine di rendere meno generica la norma penale di cui all'art. 2621 c.c., ormai datata e oggetto di correnti
di portata fondamentale, tuttavia la novella normativa appare non del tutto soddisfacente in quanto la nuova formulazione risulta generica sia quanto
meramente riproduttiva) delle prove di cui trattasi; successivamente, ci si interroga sulla generica ammissibilità delle prove "cinematografiche" nel
, privilegiando soprattutto l'aspetto procedimentale. La normativa di riferimento, generica ed alquanto lacunosa, non aiuta certo gli operatori del
legislatore: se ne temevano gli effetti destabilizzanti sulla società e si era propensi a scorgervi una minaccia alla garanzia generica dei creditori, donde