conclusione cui perviene la Consulta circa l'esistenza di una precisa equivalenza funzionale tra arbitrato rituale e giurisdizione civile ordinaria, e
Si aprono le "porte del cielo": dall'arbitrato al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?
suscettibili di essere integrati nell'ordine statale come veri e propri provvedimenti giurisdizionali. E' questo lo scopo dell'arbitrato rituale. Ne discende
evidenza come il c.d. criterio oggettivo utilizzato nell'occasione dalla Corte per fondare la propria decisione sia nel caso dell'arbitrato
L'A., muovendo dall'esame delle norme relative all'arbitrato previsto dal d.lgs. n. 5/2003, critica l'impianto normativo che lo disciplina
ricorso a strumenti alternativi quali l'arbitrato (artt. 34-37) e la conciliazione (artt. 38-40). Le norme contenute nel decreto disciplinano una
La risoluzione dei contrasti nell'amministrazione sociale mediante "arbitrato gestionale"
all'arbitraggio, più che all'arbitrato. L'A. si sofferma sulle più significative problematiche sollevate dalla nuova norma e ne traccia i limiti
Arbitrato libero e tutela giurisdizionale.
Allo scopo di abbozzare una soluzione del problema, spesso agitato in dottrina, relativo alla compatibilità tra arbitrato libero e tutela cautelare