del soggetto privato nella Costituzione italiana: in materia disponibile, i privati possono essi stessi "ius dicere", ponendo in essere atti
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ai professionisti e alle strutture sanitarie un obbligo di assicurazione, e ponendo a carico della collettività, in nome della solidarietà nazionale
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sancì la nullità dei licenziamenti di rappresaglia, ponendo, così, la premessa tecnica per una soluzione di stabilità reale. L'estensione di questa
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statale, l'A. procede in primo luogo a delineare la distinzione tra arbitrato rituale e irrituale, ponendo in rilievo che nel secondo, a differenza del
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