Dopo avere previsto l'imponibilità dei proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, il
diritto
, quindi, beneficiano del regime di non imponibilità ai fini IVA previsto dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993. Nello
diritto