rinvio delle due ultime disposizioni al danno previsto dall'art. 18 cit. che, quale danno residuale, sembra richiamare i tradizionali danni
all'interno di limiti morali specifici, può essere d'aiuto per recuperare e spiegare la persistente importanza dei termini tradizionali ordinario e
modello punitivo alla stregua di un tertium genus rispetto agli apparati sanzionatori tradizionali: quello penale e quello delineato dalla l. 689
problemi applicativi, oggetto dell'attenzione della più recente dottrina, che si affiancano alle tradizionali dispute anche alimentate da una disciplina