Gli utili distribuiti dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e la loro imposizione nei confronti dei soci
L'art. 9, comma 11, 1. 23 dicembre 2000, n. 388, riconosce alla società in nome collettivo e in accomandita semplice la soggettività passiva ai fini
costituzionale. La responsabilità del soggetto collettivo, qualificata come amministrativa, sorge per connessione con la commissione di un reato da parte di una
nella revoca e nella nomina degli amministratori da parte dei soci di una società in nome collettivo nell'ipotesi in cui il contratto sociale non preveda
il valore legale dei titoli di studio. Ma le riforme realizzate negli ultimi anni non garantiscono in modo adeguato la tutela di quel bene collettivo