La «Tremonti-bis» e l'acquisto di calciatori da parte delle società sportive
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al diritto a fruire, in via esclusiva, delle prestazioni sportive dell'atleta acquistato da un altro club. Ne consegue la possibilità di considerare
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dalle organizzazioni sportive internazionali competenti e presenti nelle liste approvate ai sensi del successivo art. 11, "sportivi" le persone che
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eventi mortali durante manifestazioni sportive agonistiche e non, richiamano l'attenzione sulla necessità che ogni singola componente delle strutture
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numerose incertezze tuttora riscontrabili sul versante dell'applicabilità ai rapporti tra atleti professionisti e società sportive delle singole norme
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