maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della
via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23
seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto
poco consueta, che, attraverso il richiamo all'art. 5 disposto dal successivo art. 24, si è affidata alla legge solamente come fonte suppletiva