Vigilanza su opere di amministrazioni statali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione
alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche
degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli
dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da
amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
autonomie locali di particolare rilevanza costituzionale è il trasferimento, in forza della l. 59/1997, di funzioni statali a Regioni ed Enti locali e
, statali o regionali, che, dopo aver riconosciuto l'idoneità dell'intervento privato alla soddisfazione di interessi generali, riportano la cura degli
nascita di enti autonomi, e, all'esterno, l'integrazione degli ordinamenti statali in assetti di tipo internazionale; ma osserva che, di fronte a questa
della ricerca scientifica e tecnologia ha comunicato alle Università degli studi statali l'avvenuta pubblicazione del d.interministeriale??????????????? 5
di pianificazione fiscale finalizzato all'applicazione del diritto tributario internazionale nel rispetto di tutti gli interessi legittimi, statali e
, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza