2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: «si effettua dividendo» fino a: «seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti
seguenti modificazioni: a) le parole: « Presidente della Giunta regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della
sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 4 primo comma, all'alinea, le parole: « ordinamento giuridico dello Stato
le seguenti modificazioni: a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) le parole: « Presidenti delle Giunte provinciali » e
, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 3, primo comma, le parole: « in base ai princìpi fissati dalla Costituente