3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di
metodologico la pendenza di una procedura non comporta significative differenze nella scelta dei criteri di valutazione che devono essere individuati
preclusivi della pregiudiziale, consentendo ai giudici di procedere anche in pendenza di essa e facendo carico alle Camere di sollevare il conflitto