1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante
disposizioni: a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello
stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia