1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
con il principio "chi inquina paga", che rende facilmente aggirabile il Protocollo e incoraggia l'esportazione di rifiuti (coma fa anche la
previste per le violazioni in materia di monitoraggio, sia della non punibilità per reati tributari connessi all'esportazione dei capitali o costituenti