3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonché quelli
dell'energia fornita dall'ente distributore; b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da
dei sistemi elettronici impiegati e di sottolineare come essi rappresentino solo la minima parte di particolari e completi programmi di trattamento