copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in
prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo, in ogni caso prima
una vera e propria valutazione dei documenti ai fini dell'ammissione, poiché questi vengono depositati dalla parte nella segreteria della Commissione e