2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di
, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
. 51. L'individuazione del primo elemento necessario alla costruzione del bilancio consolidato, ossia la delimitazione dell'area di consolidamento