1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a lire 50 milioni.
, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
annualmente con decreto del ministro del Lavoro. La nuova disci9plina prevista a partire dal 2001, prevede, in luogo dell'esclusione da IRPEF