Art. 104 (L)
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24
1990, n. 46; e) legge 9 gennaio 1991, n. 10; f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle
l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni; Viste le
Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale »; oo) all'articolo 104, « le parole: « Ferma la disposizione contenuta
, 102, 103, 104, 108 e 111 (comma 1, come modificato con l. cost. 23 novembre 1999, n. 2) la funzione giurisdizionale "si attua mediante il giusto
sui marchi (corrispondenti agli artt. 6 comma 1 e 4 comma 4 lett. c della dir. CEE 89/104) e va esclusa, nel primo caso, quando sia provato