2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di
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dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla
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parlamentari sugli schemi di decreti legislativi; la deleghe contenute nelle leggi comunitarie annuali; la scadenza del termine della delega; i testi unici
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interventi manipolativi dei testi di legge posti in essere dalla Corte Costituzionale e invece, come si sa, perlomeno fino ad oggi, non riscontrabili nei
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problematiche sollevate dal non semplice coordinamento dei due testi legislativi, tra le quali assume rilevante interesse la configurazione e qualificazione dei
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