Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
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2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
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deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
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