3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni,», sono inserite le seguenti
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che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per
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1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
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: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
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riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato
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candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste
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della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti
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. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista
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