Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Art. 16. - Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale