1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante
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disposizioni: a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello
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stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia
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