2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire
diritto
del mercato (AGCM). Con tale provvedimento l'AGCM aveva contestato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 l. 287/1990, la legittimità del comportamento dei
diritto