della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15
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Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad
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dell'Assemblea regionale. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere
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. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può
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, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la
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di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori
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Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di
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di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere scelti anche tra
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