esposto alla pubblica fede (artt. 624 e 625 commi 1, nn. 2 e 7, e 2 c.p.) veniva assolto perché il fatto non sussiste, con la sentenza annotata
coscientemente al procedimento. Si esige, in tal modo, un quid pluris rispetto a quanto veniva preteso con l'adozione del parametro sostanzialistico, essendo
visibile. Nel caso B veniva effettuato un prelievo, dopo 24 ore dalla morte avvenuta in circa 15 minuti, da una lesione contusiva sulla spalla sinistra. La