stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso
, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto
alle autorità giudiziarie, non sussiste l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. allorché la domanda giudiziale sia unicamente volta a far
esposto alla pubblica fede (artt. 624 e 625 commi 1, nn. 2 e 7, e 2 c.p.) veniva assolto perché il fatto non sussiste, con la sentenza annotata
saranno più in grado di provvedere con le loro sostanze e capacità di lavoro al mantenimento del figlio. Sussiste perciò a carico dell'altro genitore