Riapertura del procedimento
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la
statuizione di natura "archiviativa" a richiedere un provvedimento che autorizzi la riapertura delle indagini (v. volendo il nostro "Riapertura delle